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Progettazione Architettonica e Design di Interni a Novara

Ristrutturare casa: manutenzione ordinaria

06/02/2026 18:48

Alessandra Vellata

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Ristrutturare casa: manutenzione ordinaria

Come impostare correttamente i lavori di manutenzione ordinaria.

Abbiamo parlato nel precedente articolo dei passi da fare preliminarmente a qualsiasi intervento per impostare bene le proprie scelte. Passiamo ora ad un esempio concreto, con interventi significativi ma “leggeri”.

Ipotizziamo che nella casa dove abiti (prima casa) tu abbia bisogno di:

 

1.       cambiare i sanitari del bagno, adattandoli alle normative per i disabili;

2.       cambiare le piastrelle in bagno e in cucina;

3.       posare un parquet sopra il vecchio pavimento;

4.       imbiancare le pareti.

5.       installare una nuova pompa di calore aria-aria inferiore a 12KW;

6.       Installare sul balcone una VEPA (una vetrata panoramica con caratteristiche ben definite dalla normativa);

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE E TIPO DI PRATICA

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Si tratta di opere di manutenzione ordinaria (punti 1-4), di installazione di nuova pompa di calore (punto 5), di installazione di una VEPA (punto 6) che non necessitano il rilascio di permessi.

Potrai tuttavia presentare in comune il modulo AEL (Attività di Edilizia Libera) comunicando la data prevista per l’inizio dei lavori (che può essere anche il giorno successivo alla presentazione), indicando inoltre ulteriori specifiche quali le incidenze sulle varie normative, eventuali vincoli e, se necessario, allegando i disegni e la relazione descrittiva, oltre che i documenti di proprietari e tecnici.

DETRAZIONI IRPEF

Gli interventi di manutenzione ordinaria non rientrano in quelli agevolabili con le detrazioni del bonus ristrutturazioni (o bonus casa), a meno che siano realizzati sulle parti comuni di un condominio: non è questo il caso.

 

Quindi i lavori di cui ai punti 1-4 non sono agevolabili.

In particolare le opere di cui al primo punto possono rientrare nelle detrazioni solo in caso di ristrutturazione anche impiantistica del bagno, nell’ambito quindi di un intervento di manutenzione straordinaria. Il bonus al 75% per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche è scaduto il 31/12/2025.

 

Vanno inoltre verificate le eventuali condizioni di detraibilità nel caso in cui sia presente un disabile e si possa quindi far riferimento anche alla legge 104/1992.

 

La pompa di calore (punto 5) sarà installata ex-novo, quindi dovrà rientrare necessariamente nel bonus casa e non nell’ecobonus, che ammette solo interventi sull’esistente.

Le aliquote sono identiche ma per l’ecobonus nei casi in cui fosse possibile scegliere in quale detrazione far rientrare l’intervento i requisiti tecnici sono più restrittivi. Sul punto 5 quindi potrà esserci la detrazione del 50% trattandosi di prima casa e di pagamenti effettuati dal proprietario.

 

Le VEPA rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria rientranti tuttavia nell’edilizia libera. Sono definibili tali se soddisfano diversi requisiti: devono essere trasparenti, amovibili, protettive dagli agenti atmosferici, utili per abbattere il rumore e ridurre le dispersioni termiche, posizionate tra i solai di due balconi sovrapposti (più altre caratteristiche ancora).

In tal caso possono rientrare nel bonus casa al 50%. Tuttavia, poiché si tratta di un intervento finalizzato al risparmio energetico, entro 90 giorni dalla fine del montaggio dovrà essere trasmessa obbligatoriamente all’ENEA la relativa comunicazione dei dati relativi al manufatto.

Per le agevolazioni fiscali ha senso quindi la presentazione di una pratica in Comune che garantisca che sia stata verificata la conformità alle normative, condizione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali.

 

NOTA BENE: se nel corso dei lavori decidessi anche di sostituire i serramenti, sempre in regime di manutenzione ordinaria (quindi senza modificarne le dimensioni, materiali e aspetto) potrei applicare la detrazione prevista con ECOBONUS, garantendo i requisiti di trasmittanza richiesti dalla relativa normativa e non con BONUS RISTRUTTURAZIONI perché quest’ultimo è applicabile solo per opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (la detrazione per opere di manutenzione ordinaria è ammessa solo per le parti comuni condominiali).

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REGIME IVA

Trattandosi di opere di recupero del patrimonio edilizio ad uso residenziale, in quanto manutenzione ordinaria si può applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%.

 

L’IVA agevolata va applicata alla manodopera. Le forniture invece sono agevolabili solo se fornite dall’impresa appaltatrice che realizza i lavori.

 

In altre parole se le forniture le acquisti tu autonomamente dovrai pagare l’IVA al 22%.

 

C’è inoltre un elenco specifico di forniture che potranno essere pagate con IVA al 10% solo per la quota pari all’importo della manodopera, mentre l’eccedenza andrà al 22%. Sono i cosiddetti “beni significativi”.

 

Ecco l’elenco:

·         Ascensori

·         Infissi

·         Caldaie

·         Videocitofoni

·         Condizionatori

·         Sanitari e rubinetti

·         Impianti di sicurezza.

 

Nel nostro caso quindi saranno coinvolti come beni significativi gli acquisti di VEPA, sanitari e rubinetti.

 

Va fatta una precisazione riguardante le “parti staccate”.

 

Ad esempio nel caso degli infissi (non monoblocco) il bene significativo è solo il bene principale: tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e grate sono definibili “parti staccate” con autonomia funzionale e vanno al 10% confluendo nella manodopera.

 

Tutte le parti staccate non autonome vanno invece considerate incluse nel valore del bene significativo (ad esempio le maniglie o i vetri) e quindi concorrono a definire l’importo su cui calcolare l’eventuale eccedenza rispetto alla spesa per la manodopera: ad esempio se per sostituire i serramenti spendo 10.000 € di cui 3.000 € di manodopera e 2.000 € di tapparelle e zanzariere avrò:

 

·         € 3.000 manodopera                                                     IVA al 10%

·         € 2.000 parti staccate con autonomia funzionale

(es. tapparelle e zanzariere)                                                   IVA al 10%

·         € 3.000 bene significativo comprese parti staccate senza autonomia funzionale (es. maniglie e vetri) (quota massima pari alla manodopera)                                                                            IVA al 10%

·         € 2.000 differenza tra bene significativo e manodopera

                                                                                                   IVA al 22%

 

Le prestazioni professionali non hanno l’agevolazione IVA ma spesso i professionisti fatturano in regime forfettario e non espongono l’IVA.

Quindi nel nostro caso dovrò pagare tutto con IVA agevolata, con attenzione però a VEPA, sanitari e rubinetti che probabilmente avranno la doppia aliquota.

LAVORI ESEGUITI IN PROPRIO

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I lavori di piccola entità possono essere realizzati direttamente dal proprietario, come a volte accade.

Attenzione comunque nel caso in cui ci si faccia aiutare da qualcuno, diciamo il classico parente tuttofare: tutte le normative vanno comunque rispettate.

In assenza di impresa appaltatrice tutte le forniture saranno acquistate con l’aliquota IVA al 22%.

SICUREZZA

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Se i lavori non vengono eseguiti dal proprietario ma da singoli artigiani la pratica e le comunicazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) spesso non è necessaria, salvo la valutazione di ulteriori altri parametri che accertino le condizioni per non avviare la relativa pratica.

Ovviamente dovranno essere comunque applicate le regole per tutelare la reale sicurezza dei lavoratori, essendoci in ogni caso la responsabilità del committente.

FINE LAVORI E ACCATASTAMENTO

Non avendo modificato la distribuzione dei locali né modificato la classe energetica dell’immobile non dovrò aggiornare l’accatastamento e non dovrò comunicare la fine dei lavori.

MOTTO FINALE

Ogni caso può presentare delle specificità. Per valutare la procedura e le agevolazioni è necessario analizzare ogni caso specifico avvalendosi per quanto riguarda le detrazioni fiscali di un commercialista.

 

Utili informazioni e guide specifiche sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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